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-Al Comune di Veglie
-Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
-Al Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente
Comune di Veglie
- Al Prefetto
Lecce
- Al Garante del Contribuente
Bari
OGGETTO: Avviso di pagamento suppletivo per TARSU anni
2002/2003/2004/2005/2006 del 18/6/2009. Determine n. 280 del
18.05.2006, n. 455 del 30.12.2008, n. 106 del 29.04.2009, n.180
del 17.06.2009 in esso citate. Deliberazione della Giunta
comunale n. 31 del 13.03.2009: Revoca in autotutela.
I sottoscritti cittadini di Veglie rilevano quanto segue.
Con “Avviso di pagamento suppletivo per TARSU anni
2002/2003/2004/2005/2006 del giugno 2009” il Comune di
Veglie chiede ai contribuenti di pagare il maggiore costo
intervenuto negli anni pregressi dal 2002 al 2006 per
l’incremento delle tonnellate di Rsu conferiti in discarica.
L’Amministrazione ha apportato per l’anno 2009 un “aumento
del 4% alle singole tariffe in vigore per l’anno d’imposta
2008” della TARSU e, con una incredibile ma ormai consueta
superficialità, nel medesimo provvedimento con il quale
individuava gli importi da pagare per l’anno in corso
(Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13.03.2009),
ha deliberato di “iscrivere in bilancio in apposita risorsa
in entrata …il maggior costo intervenuto nell’anno 2006 per
l’incremento delle tonnellate di Rsu conferiti in discarica
e della tariffa di riferimento, per l’importo totale di €
130.462,00 comprensivo di IVA” con evidente incremento
retroattivo della tariffa per l’anno 2006.
Si viene a conoscenza solo ora che con Determina
Dirigenziale n. 280/06 l’Amministrazione aveva stabilito di
riconoscere alla Ditta Appaltatrice “la somma complessiva
riconoscibile, a titolo di revisione canone e di maggiori
costi per conferimento in discarica anni 200/2005, pari a €
572.539,12 (IVA compresa)” e aveva determinato di
“predisporre quanto necessario perché venga accantonata la
somma forfetaria quantificata in € 181.500,00 quali maggiori
costi intervenuti, negli anni 2002/2005, per l’incremento
delle tonnellate di R.S.U. conferiti in discarica e della
tariffa di smaltimento ove dovuta”.
Tra la Determina n. 280/06 e l’Avviso di pagamento
suppletivo sono stati approvati quattro bilanci preventivi
(2006, 2007, 2008, 2009) dall’amministrazione Fai senza che
il problema fosse posto affrontato e posto all’attenzione
del Consiglio comunale.
Ora, a giugno 2009, con più incredibile superficialità,
chiede ai contribuenti di pagare anche gli arretrati per
maggiori costi di tonnellate smaltite in discarica negli
anni 2002/2003/2004/2005 per un importo complessivo di €
234.502,30 (Iva inclusa).
Sorvolando, per il momento, sulla rilevanza sociale e sulle
implicazioni di varia natura che conseguono ad un aumento
sconsiderato del conferimento in discarica di rifiuti e
sulla causa vera di questo aumento dovuta alla bassissima
percentuale di raccolta differenziata , destano tuttavia
grandi perplessità le procedure adottate, che profilano
ipotesi di illegittimità dell’Avviso in oggetto, in quanto
in palese contrasto con la normativa vigente in materia di
tariffe e prezzi pubblici.
Infatti l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 al comma 1 bis, se per
un verso permette alla pubbliche amministrazioni la modifica
delle tariffe oltre il termine del bilancio previsionale
esclusivamente “in presenza di rilevanti incrementi nei
costi relativi ai servizi stessi” d’altro canto precisa che
eventuali adeguamenti vanno compiuti “nel corso
dell’esercizio finanziario”, pertanto entro e non oltre il
31 Dicembre dell’anno di competenza, ed aggiunge a suggello
del precedente periodo che “l’incremento delle tariffe non
ha effetto retroattivo” .
La Giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere
ILLEGITTIMO un aumento della tariffa avente efficacia
retroattiva e determinato ad oltre 3-7 anni di distanza
dalla chiusura dell’attuale esercizio finanziario 2009, come
nel caso di specie: aumento disposto nel giugno 2009, con
decorrenza 1 Gennaio 2006 o, peggio, 1 Gennaio 2002.
Per quanto in precedenza argomentato,
visto l’art. 3 della Legge 212/2000 (Statuto del
contribuente),
visto l’art. 4 del Regolamento generale delle entrate del
Comune di Veglie
C H I E D O N O
- la REVOCA URGENTE, IN AUTOTUTELA, degli atti in oggetto,
almeno per la parte in cui vengono disposti incrementi
tariffari per il periodo 2002-2006, in palese contrasto con
il D.Lgs. 446/97 e s.m. e i., anche al fine di prevenire
futuri contenziosi, con prevedibile ulteriore aggravio di
spese a carico dell’Ente;
- di conoscere a chi sono imputabili eventuali
responsabilità per il mancato adeguamento della tariffa per
gli anni 2002-2006, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs
446/97, entro l’esercizio finanziario dell’anno di
competenza, dal momento che è certo che la responsabilità
non può essere attribuita ai contribuenti.
NOTE: Tonnellate in più smaltite: 1.060,77 nel 2002; 586,15
nel 2003; 715,05 nel 2004; 1.459,90 nel 2005.
Raccolta differenziata nel Comune di Veglie secondo i dati
forniti dal Portale Ambientale della Regione Puglia (dati in
media percentuale disponibili solo per gli anni
2007-2008-2009 (gennaio-maggio): anno 2007: 7,14%; anno
2008: 8,52; anno 2009 (gen-mag): 12,89. E’ facilmente
deducibile che per gli anni 2002-2006 la percentuale di
raccolta differenziata non si discosti molto da quella molto
bassa del 2007.
Queste percentuali sono molto lontane dalla percentuale che
la norma impone ai Comuni di raggiungere (Il D.Lgs n.
152/06, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi
forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente
la quota di rifiuti urbani da smaltire tal quali, ha
introdotto nuove disposizioni in materia di raccolta
differenziata (RD). In particolare, l’art. 205 fissa
obiettivi puntuali di RD dei rifiuti da raggiungere in ogni
ambito territoriale nell’arco di 6 anni dall’entrata in
vigore del decreto, che sono:
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
La bassissima cifra di raccolta differenziata nel comune di
Veglie è la vera causa dell’incremento di tonnellate di
rifiuti in discarica e del maggior costo oggi chiesto ai
contribuenti.
Articolo 54 del dlvo n. 446 del 1997:
Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione (1).
1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque
essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei
costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto
retroattivo (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 23 marzo 1998,
n. 56.
(2) Comma aggiunto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000, n.
388.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in
rilievo che la regola di irretroattività dell’azione
amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la
certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di
legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti
limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono
quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di
incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle
situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. VI^,
n. 4301 del 9.9.2008 ; Sez. IV^, n. 1317 del 07.03.2001;
Sez. VI^, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV^, n. 502 del
30.03.1998).
Veglie, 1 luglio 2009
Antonio GRECO
Sandro APRILE
Fabio STEFANIZZI
Giovanni PARENTE
Giuseppe CUTRINO
…… e oltre 100 cittadini che hanno sottoscritto la richiesta
di revoca del provvedimento.
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