
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/
849/06
Registro Generale:10486/2005
Sezione Quinta
|
composto dai
Signori: |
Pres. Sergio
Santoro
Cons. Giuseppe
Farina Est.
Cons. Chiarenza
Millemaggi Cogliani
Cons. Cesare
Lamberti
Cons. Goffredo
Zaccardi |
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2006 .
Visto l'art.21, u.c., della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
|
COMUNE DI VEGLIE
rappresentato e
difeso da:
Avv.
ERNESTO STICCHI DAMIANI
con domicilio
eletto in Roma
VIA BOCCA DI
LEONE 78 (ST.BDL)
presso
ERNESTO
STICCHI DAMIANI
contro
il Sig.
ARMONICO VALERIO
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig.
APRILE ALESSANDRO
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig.
CARLA' VANNI
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig. GRECO
ANTONIO
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig.
PALADINI CLAUDIO
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig.
STEFANIZZI FABRIZIO
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
Il Sig.
VETRANO SALVATORE
rappresentato e
difeso da:
Avv.
GIANLUIGI PELLEGRINO
con domicilio
eletto in Roma
CORSO DEL
RINASCIMENTO N.11
presso
GIANLUIGI
PELLEGRINO
e nei
confronti dei Signori:
FAI FERNANDO
SPAGNOLO
MAURIZIO
ALBANO MARIO
VITTORIO
MAGGIORE
GIOVANNI
SPAGNOLO
COSIMO
CASCIONE
ANTONIO
ROLLO
POMPILIO
VADACCA
MARCELLO
non
costituitisi;
|
per l'annullamento
dell'ordinanza del TARPUGLIA- LECCE :Sezione I n.
1306/2005 , resa tra le parti, concernente
ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE DAL CONSIGLIO
COMUNALE ;
Visti gli atti e documenti
depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di
accoglimento
della domanda cautelare
proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio dei Signori:
|
APRILE
ALESSANDRO
ARMONICO
VALERIO
CARLA'
VANNI
GRECO
ANTONIO
PALADINI
CLAUDIO
STEFANIZZI
FABRIZIO
VETRANO
SALVATORE |
Udito il relatore Cons.
Giuseppe Farina e
uditi, altresì, per le parti gli avvocati E, Sticchi Damiani
e G. Pellegrino;
Premesso che l’ordinanza
impugnata va intesa nel senso dell’obbligo del sindaco di
Veglie di riesaminare il suo decreto “nella parte in cui
esclude” dall’organo di governo comunale una rappresentanza
femminile, non già nel senso di inibire il funzionamento
della giunta così formata;
Considerato che la materia
trattata sembra più giustificatamente riconducibile fra
quelle rimesse ai rapporti fra le varie formazioni
componenti del consiglio comunale e che trovano la loro
soluzione sul piano della dialettica
“maggioranza-minoranza”, ivi compresi quelle espresse con
mozioni di sfiducia (art. 52 T.U. 267/2000) o con
dimissioni, contestuali o ravvicinate, della maggioranza dei
consiglieri;
che sul punto la motivazione
espressa dal Sindaco non appare perciò censurabile, per i
profili presi in considerazione dal T.A.R., sul piano
giurdico;
che la nuova Giunta,
costituita dal Sindaco, segue a dimissioni, rassegnate dagli
assessori, motivate con riguardo alla pronuncia cautelare
del T.A.R., sicchè non può configurarsi come il sopravvenire
di un nuovo provvedimento di costituzione della Giunta
indipendente dalla suddetta decisione;
P.Q.M.
Accoglie
l'appello (Ricorso numero: 10486/2005 ) e, per l'effetto, in
riforma dell'ordinanza impugnata, respinge
l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 21 Febbraio 2006
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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Copia conforme alla presente
ordinanza (relativa al ricorso numero 10486/2005 ) è stata
trasmessa al
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a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907
n. 642.
Roma
.....................
IL DIRIGENTE