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Lettere alla Redazione

25/02/2006   -   Ordinanza del Consiglio di Stato

 

 

art. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 849/06

Registro Generale:10486/2005

Sezione Quinta

composto dai Signori:

Pres. Sergio Santoro 

Cons. Giuseppe Farina Est.  

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani  

Cons. Cesare Lamberti 

Cons. Goffredo Zaccardi  

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2006 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

   COMUNE DI VEGLIE

 

rappresentato e difeso da:

  Avv.  ERNESTO STICCHI DAMIANI

con domicilio  eletto in Roma

VIA BOCCA DI LEONE 78 (ST.BDL)   

presso

ERNESTO STICCHI DAMIANI

contro

il Sig. ARMONICO VALERIO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

Il Sig. APRILE ALESSANDRO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

Il Sig. CARLA' VANNI

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO  

Il Sig. GRECO ANTONIO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

Il Sig. PALADINI CLAUDIO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

 Il Sig. STEFANIZZI FABRIZIO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

Il Sig. VETRANO SALVATORE

rappresentato e difeso da:

Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINO

con domicilio  eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

presso

GIANLUIGI PELLEGRINO

e nei confronti dei Signori:

FAI FERNANDO

SPAGNOLO MAURIZIO

ALBANO MARIO VITTORIO

MAGGIORE GIOVANNI

SPAGNOLO COSIMO

CASCIONE ANTONIO

ROLLO POMPILIO

VADACCA MARCELLO

non costituitisi;  

per l'annullamento dell'ordinanza del TARPUGLIA-  LECCE  :Sezione  I   n. 1306/2005  , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE DAL CONSIGLIO COMUNALE  ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Signori:

  APRILE ALESSANDRO

  ARMONICO VALERIO

  CARLA' VANNI

  GRECO ANTONIO

  PALADINI CLAUDIO

  STEFANIZZI FABRIZIO

  VETRANO SALVATORE

Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi, altresì, per le parti gli avvocati E, Sticchi Damiani e G. Pellegrino;

Premesso che l’ordinanza impugnata va intesa nel senso dell’obbligo del sindaco di Veglie di riesaminare il suo decreto “nella parte in cui esclude” dall’organo di governo comunale una rappresentanza femminile, non già nel senso di inibire il funzionamento della giunta così formata;

Considerato che la materia trattata sembra più giustificatamente riconducibile fra quelle rimesse ai rapporti fra le varie formazioni componenti del consiglio comunale e che trovano la loro soluzione sul piano della dialettica “maggioranza-minoranza”, ivi compresi quelle espresse con mozioni di sfiducia (art. 52 T.U. 267/2000) o con dimissioni, contestuali o ravvicinate, della maggioranza dei consiglieri;

che sul punto la motivazione espressa dal Sindaco non appare perciò censurabile, per i profili presi in considerazione dal T.A.R., sul piano giurdico;

che la nuova Giunta, costituita dal Sindaco, segue a dimissioni, rassegnate dagli assessori, motivate con riguardo alla pronuncia cautelare del T.A.R., sicchè non può configurarsi come il sopravvenire di un nuovo provvedimento di costituzione della Giunta indipendente dalla suddetta decisione;

P.Q.M.

 Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10486/2005 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,  respinge  l'istanza  cautelare  proposta  in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 Roma, 21 Febbraio 2006

 

L'ESTENSORE                                                                                             IL PRESIDENTE

 

IL SEGRETARIO

 

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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10486/2005 ) è stata trasmessa al ............................................................................................................................................................................................................... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

 

Roma .....................                                                                              IL DIRIGENTE