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A
proposito di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Tra
meno di un mese (12 e 13 giugno) saremo chiamati, come cittadini dello
stato italiano, ad esprimerci sul referendum circa la fecondazione
assistita. Mi sono documentata molto sul tema, in modo da arrivare
informata, preparata e consapevole al giorno del voto.
Il
Cardinal Ruini ha chiesto a tutti i cristiani di “non andare a
votare”, per non peggiorare una legge che già di per sé rappresenta
una minaccia per la dignità della vita umana.
L’invito
del Cardinale è stato accolto dall’intera Chiesa Cattolico-Cristiana,
che chiede ai suoi fedeli di non votare.
Questo
invito mi suona più come un voler raggirare l’ostacolo piuttosto che
affrontarlo. Sicuramente la Chiesa è convinta della vittoria del Si, per
questo sta incoraggiando l’astensionismo. Mi chiedo perché, su diversi
livelli e in maniera capillare, la Chiesa non porti avanti, invece, una
campagna di sensibilizzazione e informazione, che parta dalle parrocchie
fino ad arrivare ai mass media. Sarebbe meglio tentare di far vincere
il No (piuttosto che raggirare il problema con l’astensionismo), poiché
questo indicherebbe la maturazione di una nuova coscienza rispettosa dei
più alti valori cristiani.
In
mancanza di una efficace e adeguata campagna informativa da parte della
Chiesa in quanto sostenitrice della cultura della vita, mi sono auto
documentata sull’argomento, arrivando alla conclusione che la legge, così
com’è, è già al limite della tollerabilità etico-morale. Penso,
pertanto, di non andare a votare e non perché mi sia stato raccomandato
dalla Chiesa, che pur rispetto, nonostante non sempre ne condivida le
"raccomandazioni", ma perché, allo stato di fatto, è l’unica
possibilità che ho, come cittadina, di ostacolare lo sviluppo di una
cultura del “fine che giustifica i mezzi”, di una cultura che fa del
diritto alla libertà, un vero
e proprio “libertinaggio”.
La
mia scelta di non votare nasce dunque in modo
consapevole, ragionato e libero.
Se
si abrogassero con il “si” le parti oggetto del referendum, si
lascerebbero al libero arbitrio di medici, scienziati e pazienti decisioni
che riguardano i più alti valori umani e cristiani, quali il diritto alla
vita e all’integrità fisica di ogni essere umano, compreso
l’embrione, valori che vanno difesi per il bene comune e che non possono
essere rimessi alla volontà di singoli individui. Se vincesse il
"si", si ritornerebbe alla possibilità della procreazione
eterologa, la quale potrebbe, nel tempo, determinare gravi disordini
sociali, non offrendo la possibilità
di conoscere la provenienza degli spermatozoi e degli ovuli donati.
Potrebbe capitare, infatti, che un uomo e una donna, nati dagli
spermatozoi di uno stesso donatore, impiantati su due donne diverse, si
possano innamorare senza sapere di essere fratelli di padre.
Leggendo
vari articoli, mi sono fatta l’idea, poi, che coloro che sostengono le
ragioni del "si", basino tutta la loro convinzione sul fatto di
non riconoscere all’embrione dignità umana. L’embrione, infatti, è
visto come un semplice accumulo di cellule, utilizzabili dalla scienza sia
per soddisfare i desideri irrealizzati delle coppie moderne, che
identificano la maternità e la paternità solo nella fecondazione e
gestazione e non pure, e soprattutto, nella crescita amorosa di un figlio,
come avverrebbe nel caso di adozione di un bambino (a questo proposito mi
espressi nell’articolo “I figli non sono di chi li fa, ma di chi li
cresce”, non capendo l'ostinazione delle coppie ad avere dei figli
propri o addirittura con donatori sconosciuti di spermatozoi e ovuli,
contro ogni logica morale e sociale, quando potrebbero ricorrere
all'adozione di un bambino solo che chiede una famiglia da amare e da
cui farsi amare); sia per perseguire ricerche scientifiche che mirano alla
perfezione della razza umana, selezionando sin dal concepimento gli
embrioni malati e eliminandoli, sia per perseguire l’immortalità
attraverso la ricerca delle cure giuste per ogni malattia. A queste
convinzioni che già da sole fanno rabbrividire, vorrei obiettare dicendo
che quell’ammasso di cellule chiamato “embrione”, sul quale si
vogliono fare esperimenti e trattamenti di ogni tipo, è in grado da
subito di riprodursi, di crescere, di svilupparsi, di avere un cuoricino
che batte; da quell’ammasso di cellule si forma dapprima il feto e poi
il bambino e non vedo perché, se dignità umana viene riconosciuta al
feto e al bambino, non debba essere anche riconosciuta all’embrione che
genera il feto e poi il bambino.
Come
ha affermato l’Arcivescovo Tettamanzi “accogliere, tutelare e
promuovere la vita umana di ogni persona e in tutte le sue condizioni e
fasi di sviluppo è un grave dovere morale, che ci interpella come uomini
e come cristiani. Ma, nello stesso tempo e non meno, questo è un grave
dovere civile, che ci interpella come cittadini. Lo è perché la vita
fisica, per ogni uomo e donna, costituisce il fondamento di ogni altro
bene di cui l’uomo possa godere sulla terra: la libertà, l’amore, la
pace, la salute, lo sviluppo, la cultura, le relazioni interpersonali, il
benessere economico e altri ancora. Accogliere, tutelare e promuovere la
vita umana, allora, è la condizione originaria e necessaria perché si
possa realizzare il bene comune”.
Coloro
che vedono in questo un limite alla libertà di ciascuno di decidere in
merito alla propria salute e a quella dei propri embrioni fecondati,
vorrei ricordare che la libertà di ognuno finisce laddove incomincia la
libertà dell’altro: in questo caso la libertà dello scienziato, del
medico, del legislatore, della donna o dell’uomo, finisce laddove
incomincia quella dell’embrione di svilupparsi, crescere e vivere.
Per
dare a tutti la possibilità di informarsi, riporto sotto la legge e i
vari passaggi oggetto del referendum con accanto dei piccoli chiarimenti,
sperando che ciò possa aiutare a prendere consapevolezza
dell’importanza dell’argomento.
Quesito
n°1 (Libertà di ricerca scientifica)
Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da
un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione
e”?
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Cosa dice la
legge
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Commento
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Art.
12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i
cui componenti non siano entrambi
viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
di cui all'articolo 6 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni e con la multa da 600.000 a
un milione di euro. Il medico e' punito, altresi',
con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo e' sospesa
per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di
cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può
essere revocata.
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La
legge accoglie una preoccupazione quasi universale nei confronti
della clonazione umana, e per tale motivo vieta espressamente ogni
tentativo volto alla creazione di un individuo geneticamente
identico ad un altro. La
frase che si vuole abolire impedisce – di fatto – anche la
possibilità di ricorrere alla cosiddetta “clonazione
terapeutica”. L’abrogazione
della frase “…discendente
da un’unica cellula, eventualmente…” pur mantenendo il
divieto di clonazione umana consentirebbe di ricorrere alla
produzione di linee cellulari staminali mediante la tecnica del TNSA
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Art.
13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la
produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi
finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo; c) interventi di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un
gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1
e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo.
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La
legge vieta la ricerca clinica e
sperimentale sugli embrioni prodotti dalla tecnica di PMA,
se le finalità diagnostiche e terapeutiche che si propone non
siano in grado di tutelare la salute e lo sviluppo
dell’embrione.
L’abrogazione
delle parole evidenziate nel secondo comma permetterà invece di effettuare
la diagnosi genetica di numerose patologie ereditarie, fermo
restando il fatto che non si è grado di intervenire
sull’embrione per risolverle.
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|
Art.
13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la
produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi
finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo; c) interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un
gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1
e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo.
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In
questo articolo la legge fa espresso
divieto di effettuare qualunque tipo di clonazione, anche se
indirizzata alla produzione di cellule staminali mediante la
tecnica del trasferimento nucleare. Abrogare il divieto di
clonazione mediante trasferimento di nucleo significa poter
effettuare clonazioni di questo tipo, che favorirebbero certamente
la ricerca per la cura di determinate malattie, ma che potrebbero
essere effettuate anche per fini meno nobili.
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Art.
14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
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La
legge vieta il congelamento degli embrioni prodotti con le
tecniche di PMA. Abrogando le parole
evidenziate, questa tecnica verrebbe praticata.
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Quesito
n°2 (Salute della donna)
Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui
al comma 2 del presente articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle
parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile”?
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Cosa dice la
legge
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Art.
1.
(Finalita).
1.
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana
e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalita'
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilita' o
infertilita'.
|
Così
com’è la norma consente di ricorrere
alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
solo alle coppie affette da sterilità o infertilità di uno dei
coniugi e non a quelle fertili che vogliono, con l’utilizzo di
questa tecnica, assicurarsi che l’embrione sia sano fin dal
concepimento.
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|
Art.
1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana e'
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalita'
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita
e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilita'
o infertilita'.
|
Il
secondo comma impedisce di scegliere il ricorso alla PMA,
in presenza di altri metodi terapeutici
efficaci. L’
abrogazione di questo articolo dà all’individuo ed al suo medico la
libertà terapeutica doi ricorrere alla PMA anche quando ci
sarebbe metodi terapeutici alternativi.
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|
Art.
4.
(Accesso alle tecniche).
1.
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai
casi di sterilita' o di infertilita'
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
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Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1.
Qui si aggiunge: per
trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e
certificarla. Oppure documentare con atto medico la
impossibilità di spiegarla.
La abrogazione di questo articolo dà
all’individuo ed al suo medico la libertà terapeutica di
ricorrere alla PMA anche quando non c’è una causa certificata o
documentatamene inspiegata.
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|
Art.
4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai
casi di sterilita' o di infertilita'
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a)
gradualita', al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
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La
lettera a) del secondo comma non consente di attuare una PMA
senza aver prima percorso tutte le opzioni
terapeutiche meno invasive.
L’abrogazione della
stessa lo consentirebbe.
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|
Art.
5.
(Requisiti soggettivi).
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,
possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in eta'
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
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La
frase evidenziata fa riferimento all’articolo
4, 1° comma.
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|
Art.
6.
(Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico
informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5
sui metodi, sui problemi bioetici e
sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita'
di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche'
sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e
per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilita'
di ricorrere a procedure di adozione o
di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e
quelle concernenti il grado di invasivita'
delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere
fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi
economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture
private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile della struttura, secondo modalita'
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tra la manifestazione della volonta'
e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volonta' puo'
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il
medico responsabile della struttura puo' decidere
di non procedere alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale
decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono
essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9
della presente legge.
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Il
mantenimento delle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo” significa accettare
un limite temporale alla possibilità di revoca del consenso.
L’abrogazione
di quella parte del 3° comma riconoscerebbe all’individuo la
possibilità di rivedere il proprio
assenso all’atto medico in ogni momento (dunque anche durante o
dopo la fecondazione?).
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Art.
13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalita' esclusivamente terapeutiche
e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la
produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a
fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete
umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o
di chimere.
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L’abrogazione
delle parole contenute alla lettera b) permette di effettuare
sugli embrioni o sui gameti interventi con finalità diagnostiche,
senza tutelarne però la salute e lo sviluppo.
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Art.
14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al
comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
|
Questo
articolo stabilisce per legge il numero
ottimale di embrioni da trasferire
L’abrogazione di questo
comma riconosce al libero arbitrio medico la facoltà di stabilire
il numero di embrioni da trasferire.
|
|
Art.
14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione
e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
|
Il
divieto di crioconservare gli embrioni
è chiaramente espresso nell’articolo. Fa eccezione il caso di
“una grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna…”.
L’abrogazione
delle parti evidenziate consente la crioconservazione di quegli
embrioni che per qualunque motivo non è
possibile trasferire in utero.
|
Quesito
n°3 (Per l'autoderminazione e la tutela della salute della
donna)
Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo
1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo
1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo
4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico.";
Articolo
4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della";
Articolo
5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo
6, comma 3, limitatamente alle parole:
"Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo
13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo
14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo
14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonché
alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile".
|
Cosa dice la
legge
|
|
|
Art.
1.
(Finalita).
1.
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana e'
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalita'
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilita'
o infertilita'.
|
La
legge introduce
per la prima volta il concetto che il concepito è
soggetto di diritto con pari dignità rispetto alla coppia dei
futuri genitori. L’abrogazione del 1° comma dell’articolo 1
ristabilisce gli equilibri nella scala dei valori etici, privilegiando
la dignità della donna rispetto a quella dell’embrione.
|
|
Art.
1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana e'
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalita'
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita
e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilita'
o infertilita'.
|
Il
secondo comma impedisce di scegliere il ricorso alla PMA,
in presenza di altri metodi terapeutici
efficaci. La
abrogazione di questo articolo dà all’individuo ed al suo medico la
libertà terapeutica di ricorrere alla PMA anche in presenza di
altri metodi terapeutici efficaci.
|
|
Art.
4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai
casi di sterilita' o di infertilita'
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
|
Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1
|
|
Art.
4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai
casi di sterilita' o di infertilita'
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
|
La
lettera a) del secondo comma non consente di attuare una PMA
senza aver prima percorso tutte le opzioni
terapeutiche meno invasive.
L’abrogazione della
lettera a) riconosce al rapporto medico-paziente, la scelta delle opzioni
terapeutiche da seguire.
|
|
Art.
5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,
possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in eta'
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
|
La
frase evidenziata fa riferimento alll’articolo 4, 1° comma
|
|
Art.
6.
(Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico
informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5
sui metodi, sui problemi bioetici e
sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita'
di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche'
sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e
per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilita'
di ricorrere a procedure di adozione o
di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e
quelle concernenti il grado di invasivita'
delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere
fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi
economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture
private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile della struttura, secondo modalita'
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tra la manifestazione della volonta'
e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volonta' puo'
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino
al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il
medico responsabile della struttura puo' decidere
di non procedere alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale
decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono
essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9
della presente legge.
|
Valgono
le considerazione sopra fatte, in merito all’art. in oggetto
|
|
Art.
13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalita' esclusivamente terapeutiche
e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la
produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio
genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un
gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1
e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo.
|
Valgono
le considerazione sopra fatte, in merito all’art. in oggetto
|
|
Art.
14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
|
Valgono
le considerazione sopra fatte, in merito all’art. in oggetto
|
|
Art.
14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze
plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
|
Valgono
le considerazione sopra fatte, in merito all’art. in oggetto
|
Quesito
n°4 (Fecondazione eterologa)
Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del
divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del
divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?
|
Cosa dice la
legge
|
|
|
Art.
4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai
casi di sterilita' o di infertilita'
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per
i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3.
E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
|
La
legge fa espresso divieto di ricorrere all’uso di gameti
(spermatozoi o ovociti) esterni alla
coppia. L’abrogazione
del terzo comma ripristina la possibilità di accedere
alla fecondazione eterologa, con il rischio di creare disordini
sociali, non potendo conoscere la provenienza degli spermatozoi o
degli ovuli donati. Potrebbe capitare che un uomo e una donna,
nati dagli spermatozoi di uno stesso donatore, impiantati su due
donne diverse, possano innamorarsi senza sapere di essere fratelli
di padre.
|
|
Art.
9.
(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti
concludenti non puo' esercitare
l'azione di disconoscimento della paternita'
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile, ne' l'impugnazione
di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente
assistita non puo'
dichiarare la volonta'
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche
di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale
con il nato e non puo' far valere nei
suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi.
|
Si fa riferimento a
quanto appena detto
|
|
Art.
9.
(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge
o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti
non puo' esercitare l'azione di
disconoscimento della paternita' nei
casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, ne' l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente
assistita non puo'
dichiarare la volonta'
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche
di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale
con il nato e non puo' far valere nei
suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi.
|
Valgono
le considerazioni appena espresse sopra
|
|
Art.
12.
(Divieti generali e sanzioni).
1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita a coppie i cui componenti non
siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne
ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternità e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni e con la multa da 600.000 a
un milione di euro. Il medico e' punito, altresì, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo e' sospesa
per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di
cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può
essere revocata.
|
E’
evidente che se si chiede di abrogare il divieto di fecondazione etrologa
occorre chiedere anche l’ eliminazione della corrispondente
sanzione amministrativa pecuniaria.
|
|
Art.
12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i
cui componenti non siano entrambi
viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
di cui all'articolo 6 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro
essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni e con la multa da 600.000 a
un milione di euro. Il medico e' punito, altresi',
con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo e' sospesa
per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di
cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può
essere revocata.
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Valgono
le stesse considerazioni espresse sopra
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